IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione disciplina sul proprio territorio le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione e di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o pisoctrope, nonche' contro l'alcolismo, al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione psicofisica ed il reinserimento sociale delle persone interessate.