IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione disciplina sul proprio  territorio  le  funzioni  di
educazione sanitaria e sociale, di prevenzione e di intervento contro
l'uso  non  terapeutico  delle  sostanze  stupefacenti  o pisoctrope,
nonche' contro l'alcolismo, al fine di  assicurare  la  diagnosi,  la
riabilitazione  psicofisica ed il reinserimento sociale delle persone
interessate.